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Affitto di case e appartamenti per vacanze, B&B, foresterie

Ultima modifica 2 febbraio 2024

Nuove disposizioni per affitto di case e appartamenti per vacanze, B&B, foresterie

La Legge Regionale 1 ottobre 2015, n. 27, intitolata “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo” (BURL n. 40, suppl. del 02.10.2015) ha introdotto alcune nuove disposizioni per l’affitto di case e appartamenti per vacanze, B&B, foresterie

In particolare l’art. 26, comma 2, lettera “b” della citata L.R. definisce la metodologia di “gestione” delle case e appartamenti per vacanze “in forma non imprenditoriale” come quella svolta “da coloro che hanno la disponibilità fino a un massimo di tre unità abitative e svolgono l’attività in modo occasionale”.

In base alla nuova normativa, anche coloro che dispongono di case e appartamenti per vacanze che gestiscono “in forma non imprenditoriale” sono tenuti:

  1. ai sensi dell’art. 38, comma 1, ad inviare “preventiva comunicazione al comune competente per territorio”;
  2. ai sensi 38, comma 8, “al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale e di sicurezza, alla comunicazione dei flussi turistici secondo le indicazioni regionali e all’adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell’autorità di pubblica sicurezza”.

Inoltre con la DGR 28 giugno 2018 n. 280 l'obbligo è stato esteso anche ai casi di appartamenti o porzioni di appartamenti dati in locazione turistica ai sensi L. 431/1998.

Le comunicazioni dovranno essere effettuate mediante procedura telematica collegandosi al portale: www.impresainungiorno.gov.it accedendo alla relativa sezione.

Pagina regionale attività turistico ricettive non alberghiere

Accreditamento

Per fare richiesta accreditamento presso la Questura di Como per l’invio della denuncia on-line degli ospiti occorre compilare il modulo in allegato. Questo adempimento richiede preventivamente informazioni alla Questura di Como ai seguenti recapiti:

Questura di Como - Servizio alloggiatiQuestura di Como - Servizio alloggiati
tel. 031317709 
fax 031/317703
e-mail: upgaip.quest.co@pecps.poliziadistato.it

Trasmissione dati statistici

Per trasmettere mensilmente i dati statistici delle presenze turistiche, si dovrà procere alla registrazione sul portale regionale Flussi Turistici

Per le case e appartamenti per vacanze appartamenti o porzioni di appartamenti dati in locazione turistica ai sensi L. 431/1998 è prevista l'acquisizione del codice identificativo di riferimento (CIR) attraverso il protocollo rilasciato dal sistema Turismo5.

Imposta di soggiorno

Entro venti giorni dalla fine di ciascun mese solare, il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente, distinti per fasce tariffarie, unitamente al relativo periodo di permanenza

Il gestore della struttura ricettiva, al termine di ciascun soggiorno, provvede a richiedere il pagamento dell'imposta nella misura dovuta, dietro rilascio di apposita quietanza. Le somme riscosse a titolo di imposta dalla struttura nel corso di ciascun mese solare devono essere versate al Comune entro il giorno venti del mese successivo.

Sono esentati dal pagamento dell'imposta i minori entro il quattordicesimo anno di età. Sono altresì esentati dal pagamento i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie.

Documenti affitti turistici

Regolamento applicazione tassa di soggiorno
05-06-2021

Allegato formato PDF

Brochure Comune di Brunate (indicazioni su imposta di soggiorno e adempimenti connessi all'attività)
05-06-2021

Allegato formato pdf


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